Tutela del principio del consenso esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale e adesione ai principi della Convenzione di Istanbul. MOZIONE n. 16 del 11/02/2026

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:

– la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (“Convenzione di Istanbul”), ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77, stabilisce che gli atti di violenza sessuale siano definiti in base all’assenza di un consenso libero, volontario e consapevole, ponendo il consenso al centro della tutela dell’autodeterminazione della persona;
– la Camera dei Deputati ha approvato una modifica dell’art. 609-bis del Codice penale finalizzata a introdurre esplicitamente il riferimento al consenso libero e attuale, mentre nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica sono state avanzate proposte che ne riducono o eliminano il richiamo esplicito, prevedendo altresì riduzioni di pena;
– nel dibattito parlamentare al Senato è stata proposta una riformulazione che sposta l’attenzione dalla verifica del consenso alla necessità di accertare una manifestazione di volontà contraria della vittima, con il rischio di rendere più complesso il riconoscimento della violenza sessuale, soprattutto nei casi in cui la vittima si trovi in condizioni di paura, shock o incapacità di reagire. Considerato che: – i dati relativi al 2025 restano allarmanti, pari al doppio dell’anno precedente, con un abbassamento dell’età media degli autori;
– secondo l’ISTAT, oltre il 31% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale;
– il fenomeno è ampiamente sommerso, poiché solo una minoranza delle vittime denuncia, specie nei casi di violenza commessa da partner o ex partner, per paura, stigma, dipendenza economica o sfiducia nelle istituzioni;
– i centri antiviolenza e le case rifugio costituiscono presìdi indispensabili, spesso operanti in condizioni di risorse economiche non strutturali ma con un ruolo centrale nella protezione, assistenza e reinserimento delle vittime. Ritenuto che: – l’indebolimento del riferimento al consenso esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale rappresenterebbe un arretramento giuridico e culturale rispetto agli standard internazionali e ai principi fondanti della Convenzione di Istanbul;
– il contrasto alla violenza di genere richiede un approccio integrato, basato su norme chiare, educazione al rispetto e rafforzamento dei servizi territoriali di accoglienza e protezione. Ritenuto inoltre che: – il dibattito parlamentare in corso sulla riforma dei reati di violenza sessuale impone alle istituzioni regionali di esprimere una posizione netta e inequivocabile a tutela dei diritti, della libertà e della dignità delle donne.

Impegna la Giunta regionale

– a esprimere pubblicamente, anche mediante nota ufficiale, una posizione a sostegno del principio del consenso libero, attuale ed esplicito quale elemento essenziale nella definizione dei reati di violenza sessuale, in coerenza con la Convenzione di Istanbul;
– a sollecitare il Governo e il Parlamento affinché nel corso dell’esame della riforma dell’art. 609-bis del Codice penale sia confermata la formulazione approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati, evitando ogni arretramento sul piano della tutela delle vittime;
– a dare ampia diffusione alla presente mozione, anche tramite ANCI Calabria, invitando gli Enti Locali a deliberare analoghi atti di sostegno;
– a rafforzare il sostegno regionale ai centri antiviolenza e alle case rifugio della Calabria, garantendo risorse stabili e interventi di accompagnamento sociale e psicologico a tutela delle donne vittime di violenza.

Allegato:

11/02/2026
E. ALECCI, G. FALCOMATÀ, R. MADEO, G. RANUCCIO

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