Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
– l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, principio che comprende anche la sicurezza degli operatori sanitari nell’esercizio delle proprie funzioni;
– l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari;
– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) impone al datore di lavoro pubblico l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire e ridurre i rischi professionali, inclusi quelli derivanti da aggressioni o violenze da parte di terzi;
– la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie”, ha introdotto specifiche misure di tutela per il personale sanitario;
– il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha ulteriormente rafforzato il quadro sanzionatorio per i reati commessi ai danni del personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni;
– rientra tra le prerogative del Consiglio regionale indirizzare la Giunta all’adozione di misure organizzative finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza del personale del Servizio sanitario regionale. Rilevato che: – il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario rappresenta una criticità diffusa a livello nazionale e regionale, con particolare incidenza nei servizi di emergenza-urgenza e nei presidi territoriali operanti in orario notturno e festivo;
– i servizi di continuità assistenziale (ex guardie mediche), spesso collocati in sedi periferiche o territorialmente isolate, espongono il personale sanitario a condizioni operative che possono determinare situazioni di rischio per l’incolumità fisica;
– presso il Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone è stato attivato un sistema innovativo di prevenzione delle aggressioni mediante dispositivi di allerta personale (braccialetti con pulsante di emergenza collegati ai sistemi di sicurezza), configurandosi quale prima esperienza strutturata in ambito regionale;
– tale esperienza dimostra la concreta fattibilità tecnica e organizzativa dell’utilizzo di strumenti di allarme personale nel contesto del Servizio sanitario regionale calabrese. Considerato che: – la prevenzione costituisce principio cardine del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
– l’introduzione di strumenti tecnologici di allerta personale rappresenta una misura organizzativa proporzionata, non invasiva e coerente con il quadro normativo vigente;
– appare opportuno garantire uniformità di tutela su tutto il territorio regionale, evitando disparità tra operatori sanitari operanti in strutture ospedaliere e quelli impegnati nei servizi territoriali;
– l’attivazione di un progetto pilota consentirebbe di valutare l’efficacia dello strumento prima di un’eventuale estensione regionale, assicurando gradualità amministrativa, sostenibilità finanziaria e verifica dei risultati;
– l’eventuale utilizzo di dispositivi dotati di sistemi di segnalazione o geolocalizzazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.
Impegna la Giunta regionale
– a valutare l’attivazione di un progetto pilota sperimentale, della durata di 12 mesi, per la dotazione di dispositivi di allerta personale (quali braccialetti o pulsanti SOS collegati a centrali operative) presso un numero selezionato e rappresentativo di sedi di continuità assistenziale nelle diverse province della Regione Calabria, prevedendo, all’esito positivo della sperimentazione, l’estensione ai Pronto soccorso della Regione;
– a definire, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali e con le competenti Autorità di pubblica sicurezza, protocolli operativi per la gestione coordinata delle eventuali attivazioni dei dispositivi;
– a garantire che l’eventuale utilizzo di sistemi tecnologici avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
– a prevedere specifici percorsi formativi per il personale coinvolto nella sperimentazione;
– a istituire un sistema di monitoraggio dei dati relativi agli episodi di attivazione, ai tempi di risposta e agli esiti delle procedure attivate;
– a trasmettere al Consiglio regionale, entro 12 mesi dall’avvio della sperimentazione, una relazione dettagliata sugli esiti del progetto, comprensiva di valutazione costi-benefici e di eventuali proposte di estensione.
19/02/2026
E. ALECCI


