Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
– il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (cd. DDL Montagna) è divenuto legge in data 10 settembre 2025;
– la legge 12 settembre 2025, n. 131, è finalizzata alla valorizzazione delle zone montane italiane, al fine di superare gli svantaggi strutturali delle cosiddette “terre alte”, attraverso incentivi economici, fiscali e sociali;
– tra gli aspetti principali della nuova normativa rientrano: a. la classificazione dei Comuni montani sulla base di criteri altimetrici e di pendenza;
b. misure di sostegno specifico ai lavoratori dei settori sanità e scuola, incentivi per giovani imprenditori e la promozione dello smart working nei piccoli Comuni, attraverso un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027;
c. disposizioni in materia di fruizione dei sentieri e dei rifugi escursionistici;
d. previsioni specifiche per la tutela del territorio montano e delle sue fragilità ambientali e produttive, tra cui incentivi agli imprenditori agricoli e forestali;
e. la gestione dei cosiddetti “terreni abbandonati” o “silenti”;
f. la tutela rafforzata dei grandi alberi e dei boschi monumentali;
g. la definizione di “cantiere forestale temporaneo” e il potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro;
h. il riconoscimento del ruolo strategico della selvicoltura e l’adozione di apposite linee guida per la sua valorizzazione;
– uno degli elementi centrali della legge è la definizione normativa di “montagna”, con l’individuazione di criteri puntuali per l’accesso dei Comuni alle misure di tutela e sostegno previste;
CONSIDERATO CHE: – i Comuni montani in Italia sono complessivamente 3.524, pari al 43, 7% del totale dei Comuni italiani, e la maggior parte di essi conta meno di 2.000 abitanti;
-la Calabria, pur non presentando territori di “alta montagna” in senso stretto, è caratterizzata dalla presenza diffusa di aree montane e interne, che svolgono una funzione essenziale sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;
– la definizione di criteri restrittivi per l’individuazione dei Comuni “autenticamente montani” rischia di incidere negativamente sul riordino e sul riconoscimento dei Comuni montani calabresi;
– l’utilizzo esclusivo dei parametri di altimetria e pendenza rischia di escludere dall’elenco dei Comuni montani numerosi territori che, fino ad oggi, sono stati considerati tali;
-solo i Comuni formalmente classificati come montani potranno beneficiare delle misure e delle agevolazioni previste dalla legge, spesso fondamentali per garantire servizi essenziali e contrastare i fenomeni di spopolamento;
– la legge in esame, per come attualmente impostata, rischia di configurarsi come una riforma pensata prevalentemente per i territori alpini, a discapito delle aree appenniniche, contrapponendo territori e comunità tra loro;
PRESO ATTO CHE: – il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha annunciato, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della montagna, che sono stati definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani, finalizzati a stabilire cosa debba intendersi per “montagna” in Italia;
-tali criteri prevedono, in particolare: o quale primo criterio, che un Comune sia considerato montano se almeno il 25% della sua superficie è situata sopra i 600 metri di altitudine e almeno il 30% presenta una pendenza pari o superiore al 20%;
o in alternativa, un secondo criterio basato su un’altimetria media superiore ai 500 metri;
– nel corso di una successiva sessione informativa è stato confermato l’invio del testo del regolamento alla Conferenza Unificata;
VERIFICATO CHE: – la legge contiene elementi positivi e di rilievo anche per il territorio calabrese, in particolare con riferimento alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani (art. 12), agli ecosistemi montani (art. 13), ai parchi e alle aree protette in zone montane (art. 14), ai cantieri forestali temporanei (art. 17), alla tutela degli alberi monumentali e dei boschi monumentali (art. 18) e alla disciplina dell’attività escursionistica (art. 22);
-tuttavia, gli stanziamenti previsti appaiono complessivamente inadeguati rispetto alle sfide che le montagne italiane sono chiamate ad affrontare, quali il declino demografico, il dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico;
– i criteri di classificazione così come delineati, se applicati rigidamente, determinerebbero un impatto fortemente penalizzante per i Comuni montani calabresi, che verrebbero esclusi dalla definizione e, conseguentemente, dai finanziamenti necessari a contrastare lo spopolamento e garantire servizi e opportunità alle comunità locali;
PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE: – in Calabria i Comuni montani sono attualmente 228 e che, secondo le simulazioni disponibili, il loro numero potrebbe ridursi a 137 a seguito dell’applicazione dei nuovi criteri;
-tale drastica riduzione comprometterebbe le politiche di recupero e valorizzazione delle aree interne e marginali;
-l’esclusione dalla qualifica di Comune montano comporterebbe, inoltre, l’impossibilità di accedere a deroghe fondamentali, tra cui quelle relative al numero minimo di alunni necessario per il mantenimento dei presìdi scolastici;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IMPEGNA
Impegna la Giunta regionale
il Presidente della Regione Calabria – a rappresentare con determinazione, nelle sedi istituzionali competenti, e in particolare presso il Governo centrale e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, le criticità connesse all’adozione dei criteri di classificazione dei Comuni montani così come attualmente delineati affinché non vengano adottati;
– ad intervenire in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni affinché, nell’ambito del procedimento di adozione del regolamento attuativo, siano introdotti criteri più equi e coerenti con la specificità dei territori appenninici e delle aree montane della Regione Calabria;
– ad intervenire in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni per rappresentare le suddette riserve e preoccupazioni, negando l’intesa su eventuali provvedimenti che penalizzino in modo così rilevante i territori interni della Regione Calabria;
– a promuovere un confronto istituzionale finalizzato alla definizione di parametri integrativi o correttivi che tengano conto non solo dei dati altimetrici e morfologici, ma anche degli indicatori demografici, socio-economici e di accessibilità ai servizi essenziali;
– ad istituire un tavolo permanente di confronto con gli enti locali, le parti sociali e le rappresentanze istituzionali dei territori montani, al fine di condividere proposte e osservazioni utili a sostenere politiche efficaci di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione delle aree montane calabresi.
15/12/2025
V. BRUNO, F. GRECO, F. DE CICCO, E. ALECCI, E. SCUTELLÀ


