Ernesto-Alecci-consiglio

Criticità gestione 118 e trasferimenti personale ad Azienda Zero ex L.R. 32/2021. INTERROGAZIONE n. 70 del 12/03/2026

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:

– la l.r. n. 32/2021 ha centralizzato la direzione e il coordinamento del 118 presso Azienda Zero, trasferendo le funzioni dalle ASP, con DCA attuativo n. 101/2024;
– Nursing Up Calabria, con recenti interventi di stampa, ha denunciato gravi criticità del sistema post-centralizzazione, tra cui: ritardi superiori a 1 ora per codici verdi, scopertura territoriale delle PET per attivazione di mezzi su territori non di competenza, gestione da parte di personale con scarsa esperienza emergenziale e limitata conoscenza dei territori calabresi;
– l’organizzazione sindacale ha dichiarato che l’84% del personale del 118 si dichiara contrario al trasferimento ad Azienda Zero, manifestando preoccupazioni relative a: perdita dell’anzianità di servizio (anche superiore a 20 anni), decadimento di benefici aziendali (produttività, buoni pasto, indennità), decadenza o impossibilità di partecipare a manifestazioni di interesse ASP, mobilità interprovinciale forzata, mancanza di garanzie per ricollocazione in caso di inidoneità al servizio;
Considerato che: – recentemente è stato predisposto un “Accordo per il passaggio del personale del 118 e del NUE 112 ad Azienda Zero in seguito ad analisi giuridica” che disciplina le modalità operative del trasferimento;
– l’art. 1 dell’Accordo, dopo aver richiamato l’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 (che rimanda all’art. 2112 c.c. per la successione nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di attività), stabilisce che il trasferimento avverrà invece mediante l’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (“passaggio diretto tra amministrazioni diverse”), modificando così la natura giuridica dell’operazione rispetto al quadro normativo inizialmente individuato;
– l’art. 5 dell’Accordo prevede che il transito avvenga “con assenso formale del dipendente”, configurando quindi il trasferimento come volontario e non automatico;
– tuttavia, il medesimo art. 5 introduce una figura ibrida di “dipendenza funzionale” per il personale che non eserciti l’opzione di mobilità: tali dipendenti restano formalmente incardinati nelle ASP di appartenenza, ma vengono posti “in dipendenza funzionale in Azienda Zero per quanto attiene all’organizzazione, al coordinamento operativo, alla programmazione dei turni, agli standard qualitativi e alle procedure operative inerenti alla funzione di emergenza-urgenza”;
– l’art. 5, comma 6, stabilisce che il personale che opta per la permanenza presso l’ASP “prosegue temporaneamente il proprio ufficio esclusivamente nell’ambito del Sistema dell’Emergenza Urgenza pre-ospedaliera garantendo la propria dipendenza funzionale” ad Azienda Zero;
– il comma 7 del medesimo articolo precisa che questo “temporaneo utilizzo” è finalizzato a consentire ad Azienda Zero di procedere alla copertura del fabbisogno attraverso strumenti assunzionali, sollevando interrogativi sulla durata di tale regime transitorio e sulle prospettive occupazionali del personale non trasferito. Rilevato che: – l’art. 6 dell’Accordo prevede tutele giuridiche ed economiche per il personale trasferito (mantenimento anzianità, inquadramento, trattamento economico, buoni pasto, ferie maturate, diritti previdenziali, incarichi in corso, esclusione del periodo di prova), ma tali garanzie si riferiscono esclusivamente al personale che accetta il trasferimento volontario;
– per il personale dichiarato inidoneo, l’art. 6 prevede che Azienda Zero si impegni al recupero al servizio attivo e, “qualora non sia possibile garantire la permanenza nell’ambito territoriale di impiego”, le ASP di provenienza si impegnano al riassorbimento, ma la formulazione appare generica e priva di automatismi certi;
– l’art. 6 riconosce i DEP (Differenziali Economici di Professionalità) maturati in procedure ASP, ma solo “con decorrenza dalla data dell’effettivo passaggio”, lasciando incertezze per il personale in dipendenza funzionale;
– l’art. 10 (“Disposizioni transitorie”) stabilisce che “nelle more del passaggio della funzione ad Azienda Zero, non verranno emanati avvisi per l’affidamento di incarichi da parte delle aziende territoriali per il personale afferente ai servizi del 118”, penalizzando il personale che rimane alle ASP rispetto alle opportunità di progressione professionale. Considerato, inoltre, che: – l’Accordo non specifica la durata del regime di “dipendenza funzionale” per il personale non trasferito, né le conseguenze in caso di mancato raggiungimento del fabbisogno mediante mobilità volontaria;
– l’Accordo non chiarisce se il personale in dipendenza funzionale ma formalmente dipendente ASP conservi i diritti di partecipazione alle manifestazioni di interesse, alle graduatorie interne e alle progressioni economiche orizzontali delle ASP di appartenenza;
– l’Accordo non definisce criteri oggettivi per la selezione del personale da trasferire in caso di adesioni inferiori al fabbisogno, né esclude espressamente forme di trasferimento d’ufficio qualora la mobilità volontaria non sia sufficiente;
– la clausola di neutralità finanziaria (art. 12) prevede che le risorse FTE trasferite siano decurtate alle ASP e assegnate ad Azienda Zero, ma non chiarisce le conseguenze sui fondi contrattuali e sulla contrattazione integrativa del personale rimasto in dipendenza funzionale alle ASP;
– le preoccupazioni espresse da Nursing Up Calabria circa la bassa adesione (84% contrario al trasferimento secondo le dichiarazioni sindacali) potrebbero determinare una situazione di incertezza prolungata per centinaia di lavoratori, con conseguenze sulla continuità e qualità del servizio di emergenza-urgenza. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta Regionale, anche in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria

Per sapere:

– se conferma che il trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero avverrà esclusivamente su base volontaria mediante mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, con esplicito assenso individuale del dipendente, escludendo qualsiasi forma di trasferimento automatico o d’ufficio anche in caso di adesioni insufficienti rispetto al fabbisogno;
– in caso di mancato raggiungimento del fabbisogno tramite mobilità volontaria, se la Giunta intenda escludere del tutto la mobilità d’ufficio o se, in analogia con quanto disciplinato dalla Regione Veneto (DGR 1251/2017) per la propria Azienda Zero, intenda quantomeno inserire un limite chilometrico di garanzia (es. massimo 50 km) per gli eventuali trasferimenti forzati, al fine di tutelare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti;
– quale sia il fondamento giuridico della scelta di applicare l’art. 30 D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) anziché l’art. 31 combinato con l’art. 2112 c.c. (successione nei rapporti in caso di trasferimento di attività), inizialmente individuato dall’analisi giuridica di Azienda Zero;
– quale sia la natura giuridica della “dipendenza funzionale” prevista dall’art. 5 dell’Accordo per il personale che non esercita l’opzione di mobilità e quali siano i limiti temporali di tale regime transitorio;
– se il personale in dipendenza funzionale ad Azienda Zero ma formalmente dipendente ASP conservi tutti i diritti di partecipazione alle manifestazioni di interesse, alle graduatorie interne, alle progressioni economiche orizzontali e agli istituti contrattuali delle ASP di appartenenza;
– considerata la natura ibrida della ‘dipendenza funzionale’, si chiede di chiarire in capo a quale ente (ASP o Azienda Zero) ricadrà la responsabilità civile, amministrativa e disciplinare nel caso in cui un operatore commetta un illecito o un errore professionale mentre esegue direttive operative e protocolli clinico-assistenziali impartiti da Azienda Zero, ma essendo formalmente contrattualizzato con l’ASP;
– quali siano le conseguenze per il personale non trasferito nel caso in cui Azienda Zero completi il fabbisogno mediante nuove assunzioni, e se sia prevista la ricollocazione in altri reparti delle ASP con garanzia di mantenimento della sede provinciale di lavoro;
– se il personale che aderisce alla mobilità volontaria conservi integralmente: anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, posizione economica e progressioni maturate, buoni pasto, produttività e indennità in godimento, ferie maturate e non godute, partecipazione alle manifestazioni di interesse aperte anche al personale di altre aziende del SSR calabrese;
– rilevato che l’abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 32/2021 ha eliminato la garanzia normativa dell’assegno ad personam per il personale trasferito, si chiede quali atti amministrativi vincolanti (DCA o DGR) la Giunta intenda adottare per recepire formalmente l’Accordo sindacale, rendendo le garanzie economiche di cui all’art. 6 esigibili in giudizio e non soggette a future disapplicazioni;
– se siano previste clausole di salvaguardia per garantire al personale trasferito la possibilità di rientrare presso l’ASP di origine in caso di future riorganizzazioni del servizio 118 o di cessazione delle funzioni in capo ad Azienda Zero;
– quali siano le garanzie concrete (con accordi formalizzati o delibere specifiche) per la ricollocazione presso l’ASP di origine del personale dichiarato inidoneo o parzialmente inidoneo al servizio 118 dopo il trasferimento ad Azienda Zero;
– se sia previsto il divieto di mobilità interprovinciale forzata per il personale inidoneo ricollocato;
– quali siano le garanzie concrete, le tempistiche certe e i vincoli giuridici in base al D.Lgs. 81/08 per il riassorbimento da parte dell’ASP degli operatori dichiarati inidonei alla mansione, al fine di evitare che questi lavoratori rimangano in un vuoto occupazionale e stipendiale tra i due enti;
– quali azioni concrete intenda intraprendere per superare le criticità gestionali denunciate da Nursing Up Calabria (ritardi nei soccorsi, scopertura territoriale, scarsa conoscenza dei territori da parte del personale di coordinamento), verificando se la centralizzazione abbia effettivamente prodotto i miglioramenti previsti dalla L.R. 32/2021 in termini di uniformità organizzativa e continuità assistenziale;
– quali siano i dati oggettivi (tempi medi di intervento, copertura territoriale, indicatori di qualità LEA) relativi al servizio 118 post-centralizzazione rispetto al periodo precedente;
– se l’Accordo predisposto sia stato già sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative o sia ancora in fase di negoziazione;
– quali iniziative intenda adottare per garantire la massima trasparenza verso i lavoratori interessati, fornendo tempestivamente un contratto dettagliato che specifichi tutti gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento, come richiesto dalle rappresentanze sindacali.

Allegato:

12/03/2026
E. ALECCI

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