INTERROGAZIONE N. 112 DEL 24/01/2023 – Farmacia in località Sant’Anna del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:

  • con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 – avente ad oggetto “Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello” – la Regione Calabria ha provveduto ad assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto, così descritta “Località Sant’ Anna”, all’ Associazione prot. n. 000994 – 20-02-2013 – 80 (Ref. Dott. …), classificatasi alla posizione n. 75 della graduatoria di cui al DDG n. 5603/2017;
  • con successivo DDG n. 394 del 9 agosto 2018, registro decreti n. 9019/2018 la Regione Calabria ha rilasciato l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio della sede farmaceutica urbana n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) – di nuova istituzione – così descritta: “Località Sant’Anna” – a favore della società “Farmacia …”, riconoscendone la titolarità;
  • la Farmacia … ha individuato i locali nell’ambito della zona assegnata per come delimitata dal Comune competente e ha, tempestivamente, provveduto all’apertura della sede farmaceutica;
  • successivamente, i titolari di altre due farmacie di Isola di Capo Rizzuto hanno promosso ricorso innanzi al TAR Calabria CZ, finalizzato ad ottenere l’annullamento del sopracitato decreto dirigenziale n. 394 del 9 agosto 2018, registro decreti n. 9019/2018, nella parte in cui la Farmacia … , titolare della quarta sede farmaceutica, era stata autorizzata ad insediarsi in località Sant’Anna;
  • con sentenza resa in forma semplificata, n. … del … , il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile perché tardivo, rigettandolo in altra parte perché infondato;
    l’organo giudiziario ha, altresì, rilevato che il Comune di Isola di Capo Rizzuto, con proprio atto deliberativo, aveva provveduto alla delimitazione delle sedi farmaceutiche e che tale provvedimento non fosse più impugnabile per decorrenza termini, infine, ha statuito circa il pieno rispetto dei termini di legge con riferimento all’attivazione della sede farmaceutica;
  • la precitata sentenza è stata gravata di appello ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. … , ha accolto l’impugnativa fondandosi sul presupposto che i locali individuati per la sede farmaceutica de qua siano al di fuori della zona n. 4, non sussistendo una precisa delimitazione da parte del Comune, seppure il C.T.U., nominato dal Giudice di Appello, avesse chiarito che la localizzazione della farmacia è invece compresa nella zona di Sant’Anna;
  • la regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 690/2020, si è determinata a dare esecuzione alla sentenza resa dal Consiglio di Stato con riferimento alla vicenda in esame, dichiarando la decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica ai … , ritenendo che fossero ormai decorsi i 180 giorni prescritti dal bando affinché la Farmacia fosse collocata entro I limiti territoriali indicati dal Consiglio di Stato, intendendo che lo stesso termine dovesse decorrere dall’originaria assegnazione e non piuttosto dalla decisione del Consiglio di Stato;
  • il provvedimento de quo è stato impugnato dalla Farmacia … presso il TAR Calabria Catanzaro che, con sentenza resa in forma semplificata n. … , ha accolto il ricorso annullando il decreto dirigenziale n. 690/2020;
  • di seguito all’annullamento del decreto n. 690/2020, la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, con nota prot. n. 160228/2020, ha concesso il termine di legge di 180 giorni, decorrenti dalla notifica del predetto atto, per l’apertura in nuovi locali da individuarsi all’interno dei confini della località Sant’Anna, con ciò confermando di adeguarsi al termine da assegnare per l’apertura della Farmacia, anche in seguito a un trasferimento, non possa essere inferiore a giorni 180;
  • la farmacia … ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., intervenendo nel corso del giudizio anche la Società … acquirente della Farmacia di cui si discute;
  • il Consiglio di Stato, con sentenza n. …, ha rigettato il ricorso per revocazione;
  • giusta formale provvedimento del competente dipartimento regionale, il termine per il trasferimento della farmacia in questione era stato sospeso in attesa della decisione sul giudizio di revocazione, con la conseguente assegnazione di un nuovo termine qualora l’esito del giudizio si fosse rivelato in senso negativo per i ricorrenti;
  • la Regione Calabria, successivamente al rigetto del ricorso per revocazione, con nota prot. n. 472507/2022, ha assegnato il termine di giorni 30, con decorrenza dalla notifica dell’atto precitato, affinché la Farmacia … fosse trasferita in altri locali;
  • i titolari della Farmacia hanno formalmente sottolineato la difficoltà a reperire in un termine così breve nuovi locali rilevando, altresì, che il termine assegnato costituiva un’evidente violazione di quanto disposto dal bando di gara;
  • pur tuttavia, l’Amministrazione Regionale ha rigettato la chiesta proroga e con decreto n. 15660/2022 ha dichiarato la decadenza della titolarità della sede farmaceutica in capo all’originario assegnatario ed agli attuali proprietari della Farmacia;
  • il Decreto n. 15660/2022 è stato impugnato dinnanzi al Tar Calabria Catanzaro che ha emesso l’ordinanza cautelare n. …;
  • quest’ultima ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che l’ha sospesa cautelarmente fino alla camera di consiglio del 9 febbraio 2023. Considerato che: – il diritto alla salute rientrante tra quelli fondamentali e, come tale, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, risulta fortemente compromesso nella frazione di Sant’Anna del Comune di Isola di Capo Rizzuto a causa della chiusura repentina della locale Farmacia;
  • tale situazione si ripercuote anche sulle famiglie dei pazienti ricadenti nell’ASP di Crotone, in particolar modo minori, che fanno riferimento alla Farmacia per la preparazione dei farmaci salvavita;
  • la vicenda si riflette negativamente anche sulle famiglie dei dipendenti il cui posto di lavoro è messo in discussione come anche nei confronti dei titolari, che si ritrovano a dover far fronte anche alle obbligazioni con i fornitori in mancanza di incassi;
  • è prevista l’apertura di un’altra farmacia nel territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto;
  • reperire nuovi locali, metterli a norma, chiedere e ottenere le autorizzazioni necessita di un tempo ben superiore ai 30 giorni assegnati dalla regione;
  • la decadenza della titolarità della sede farmaceutica di Sant’Anna esporrebbe il comune di Isola di Capo Rizzuto e la regione Calabria ad una evidente e cospicua richiesta risarcitoria da parte degli assegnatari. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta Regionale, anche n. q. di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria,
    Per sapere:
  • se è a conoscenza della situazione sopra descritta e se intende intervenire per ripristinare il diritto alla salute nella frazione Sant’Anna del Comune di Isola di Capo Rizzuto, promuovendo il riesame del decreto n. 15660/2022 e assegnando il termine di 180 giorni per il trasferimento della sede farmaceutica.

E. ALECCI

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