CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20

La proposta di legge intende riformulare l’articolo 7 della l.r. n.20/2007 in merito all’assistenza alloggiativa garantita in favore delle donne in difficoltà. Quello abitativo è un problema motto sentito dalle donne oggetto di abusi e maltrattamenti fisici e psicologici che hanno avuto il coraggio di denunciare i loro aguzzini. Spesso, le violenze e gli abusi sessuali fisici o psicologici avvengono proprio in ambito domestico e le stesse vittime sono costrette a lasciare la propria casa, insieme ai figli, chiedendo ospitalità e sostegno alle case rifugio e alle altre strutture di accoglienza della regione. Dare a loro una nuova opportunità di vita, rendendole autonome, a partire da una casa, nella quale vivere sicure, dovrebbe rientrare maggiormente tra gli obiettivi delle politiche regionali e locali contro la violenza sessuale e di genere. In Calabria la previsione legislativa, già in vigore dal 2007, non viene rispettata per le procedure burocratiche particolarmente lunghe e complesse in capo ai Comuni e la norma non viene applicata in presenza anche di situazioni gravi in cui si ravvisano dei pericoli di vita per le donne ed i figli coinvolti. La conseguenza di questi mancati interventi sono molteplici. Im primis, le case rifugio e le case accoglienza che ospitano in emergenza queste donne,non potendo in molti casi dimetterle per mancanza di soluzioni abitative alternative, di fatto, registrano spesso un esaurimento dei posti e l’impossibilità di procedere a nuovi ingressi. Inoltre, si registra a carico della Regione uno spreco di risorse economiche tenendo conto che per ogni donna ed ogni minore accolto vi è una retta giornaliera e quindi un costo per il bilancio regionale che potrebbe essere utilizzato per dare risposte ad altre situazioni di crisi sociali ed economiche. Quindi, ai Comuni si deve offrire uno strumento legislativo adeguato per rendere più snelle e più veloci le procedure di assegnazione di alloggi di e.r.p., ivi compresi gli immobili confiscati, che rientrano nella loro disponibilità e dare risposte certe alle donne vittime di violenza. Pertanto, l’articolo l della presente proposta di legge mira a raggiungere questi obiettivi riscrivendo l’articolo 7 della L.R. n. 20/2007, ridisegnando le procedure di assegnazione in locazione, per un periodo massimo di tré anni, degli alloggi da parte dei Comuni per dare soluzioni certe e puntuali in caso di necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali e determinando i requisiti in capo agli aventi diritto e le norme da applicare. L’articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale. L’articolo 3 indica l’entrata in vigore della legge.

close

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti per ricevere le news direttamente nella tua casella di posta.

Privacy policy