Proposta di legge 234-2023 recante: “Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata”

RELAZIONE ILLUSTRA T IV A 1. Premessa: richiamo ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36) e ai precedenti in materia di premialità. Uno degli elementi qualificanti il nuovo codice dei contratti pubblici è rappresentato dall’opzione di aumentare notevolmente la discrezionalità delle stazioni appaltanti, che vengono maggiormente responsabilizzate nelle procedure di affidamento. Questo ambito di maggiore discrezionalità e responsabilità è peraltro presidiato da alcuni “principi generali”, tra cui spicca quello della “fiducia” (art. 2), ‘da ‘predicarsi anche nei confronti degli operatori economici. Una possibile forma di attuazione e valorizzazione di tale principio è rappresentata dal rilievo che può essere assegnato alla storia e al ruolo dell’impresa nel contesto territoriale e sociale di riferimento. Nella materia dei contratti pubblici l’impiego di criteri premiaIi non rappresenta una novità: ad esempio l’art. 83, comma lO, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. e) nn. 1-6 del D. Lgs. n. 56 del 2017, nell’ambito del sistema del rating d’impresa affidava alle linee guida di ANAC di prevedere un sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria da parte delle imprese titolari di appalti pubblici delle richieste estorsive e corruttive. Sempre nell’ambito del correttivo dell’art. 95 del precedente codice, si prevedeva una premialità a favore delle società c.d. “benefit”. Di meccanismi e strumenti premiali per particolari finalità, quali le pari opportunità generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa delle persone disabili si tratta all’art. 61 del nuovo codice dedicato ai “contratti riservati”, con rimando all’ Allegato II.3, che utilizza lo strumento dell’assegnazione di un punteggio aggiuntivo (Art. 1, comma 5) 2. L’obiettivo della misura premiale. Benché si sia formata nel tempo una corposa legislazione antimafia e a protezione delle vittime della criminalità organizzata, la situazione in cui si trovano ad operare le imprese sane del territorio è tutt’ora di forte difficoltà a fronteggiare l’illecita concorrenza degli operatori malavitosi o collusi con la malavita. Come è stato autorevolmente osservato, la grave criticità che si vive nel territorio calabrese è quella che la società civile non sta vicino agli imprenditori che denunciano e si oppongono alle minacce e alle intimidazioni e fanno quotidiana “resistenza” all’economia illegale. Alle Istituzioni compete di stare vicino e sostenere questa resistenza dell’imprenditoria sana, l’unica che merita la “fiducia”, assunta come principio generale della materia dei contratti pubblici dall’art. 2 del nuovo codice. 3 La proposta: prevedere una premialità nell’aggiudicazione degli appalti pubblici per le imprese sane. Nell’ambito dell’autonomia regionale e nel pieno rispetto degli indirizzi della normativa comunitaria e nazionale è certamente nella facoltà della legge regionale intervenire fornendo uno strumento che rafforza l’orientamento delle stazioni appaltanti e la capacità di individuare, sulla base di parametri oggettivi, le imprese estranee all’economia illegale. La disposizione proposta troverà applicazione alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nel territorio regionale. Si tratta di una misura che non interferisce con le competenze statali, in quanto copre uno spazio non disciplinato da analoghe previsioni di norme nazionali. La misura premiale consiste nell’automatica assegnazione, in sede di aggiudicazione della gara, di un punteggio aggiuntivo pari allO per cento del parametro numerico finale. Punteggio da assegnarsi alle imprese che attestano, in capo al titolare o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, dalla lett. a) alla lettera g), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi o di aver assunto nei procedimenti penali ad essi relativi, il ruolo di testimoni di giustizia ai sensi dell’art. 2 della Legge Il gennaio 2018 n. 6 (comma 1, lett. a, b, c, d). Si prevede che la medesima premialità venga riconosciuta dalla Regione e dagli enti del sistema regionale anche in sede di riconoscimento di contributi e sussidi economici di qualsiasi natura.

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