“Istituzione di un Reddito di Dignità regionale” di iniziativa del consigliere Raffaele Mammoliti. Proposta di Legge N.263

Con la proposta di legge, mutuata da proposte simili presentate in altre regioni e nel caso specifico nella Regione Lazio, si istituisce in Calabria un Reddito di Dignità regionale. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che si caratterizza per l’universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari. La ragione principale che ha portato alla presentazione di questa proposta risiede nel fatto che la Legge di Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno sancito l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza, introducendo il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell’universalità, propria di una misura di welfare, presente in tutti i Paesi dell’Unione europea. Secondo i dati evidenziati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro l’effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che percepivano un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) sono state private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso ogni sostegno al reddito. La difficile situazione descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d’Italia ed alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono stati più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso nel 2023 il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si sono visti venire meno la misura sono stati oltre 45 mila. A quanto sopra si aggiunga come il criterio di assegnazione dell’Assegno di inclusione, basato solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto. Appare chiara, dunque, la necessità di un intervento legislativo regionale che riduca al minimo questa emergenza In questo quadro il Reddito di Dignità ha le seguenti principali caratteristiche: si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnabile a tuttele famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale (ISEE < 9360 euro); è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l’accesso ad opportunità formative; è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale di riferimento; è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per tre anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la “trappola della povertà”: sono in particolare previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca). L’intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o “a sportello” e il trasferimento economico è quantificato in un importo di 500 euro mensili. La realizzazione del Reddito di dignità avrà una regia regionale e sarà attuato dai Servizi sociali dei Comuni e dai Centri per l’impiego. Le caratteristiche dell’intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere oltre 10.000 nuclei con l’utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e dal PR Calabria 2021/2027. L’articolato della proposta di disegno di legge si compone di 10 articoli. L’articolo 1 definisce gli obiettivi della Legge. L’articolo 2 specifica la composizione del Reddito di Dignità, che comprende una indennità economica nella forma di integrazione al reddito e un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare. L’articolo 3 definisce i requisiti dei beneficiari, di età tra i 18 e i 59 anni compiuti, residenti in uno dei Comuni della Calabria, con un ISEE inferiore a euro 9.360, senza condanne per gravi reati, disponibili a sottoscrivere e rispettare il patto individuale di inclusione sociale attiva e, soprattutto, non già beneficiati da altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge. L’articolo 4 disciplina le modalità di accesso al Reddito di Dignità, specificando la necessità di una valutazione multidimensionale del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi sociali che ricevono la domanda e con il coinvolgimento del Centro per l’impiego di riferimento in caso di necessità di inserimento lavorativo. L’articolo 5 definisce l’ammontare della misura di sostegno economico, pari a 500 euro al mese e la sua durata, pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili. L’articolo 6 disciplina il Patto individuale di inclusione sociale attiva, prevedendo che esso debba essere sottoscritto entro il primo bimestre di riconoscimento della misura di sostegno economico, il che chiarisce che il Reddito di Dignità è una misura di sostegno al reddito condizionata. L’Articolo 7 definisce le cause disospensione e revoca della misura. L’articolo 8 disciplina il regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà approvare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. L’art. 9 attiene alla copertura finanziaria. Infine, l’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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