Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
- con i commi 797-801 della Legge di Bilancio 2021, in particolare con il comma 797 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il legislatore si è posto l’obiettivo di potenziare il sistema dei servizi sociali, aumentando il numero di assistenti sociali sul territorio, attraverso la riduzione del rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente fino ad almeno 1 assistente ogni 5.000 residenti. Però in concreto questa strada viene resa praticabile solamente a quegli Ambiti/Comuni che hanno già un rapporto di uno ogni 6.500 residenti, infatti viene previsto: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; - con il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 4 febbraio 2021, relativo alla concessione dei contributi previsti da quella Legge di Bilancio per il potenziamento dei servizi sociali comunali, si concretizza ancor di più l’evidente contraddizione tra gli scopi dello stanziamento di bilancio e l’effettiva attuazione della normativa. Il Decreto del MPLS ha imposto che entro 1° marzo 2021, secondo le modalità da questo definite, venisse comunicato attraverso il sistema informativo dell’offerta e dei servizi sociali (SIOSS), un prospetto riassuntivo che indicasse per il complesso di ogni Ambito Territoriale e per ciascun Comune, con riferimento all’anno precedente (2020), il numero medio di assistenti sociali in servizio assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, nonché la suddivisione degli assistenti sociali per area di attività e l’eventuale previsione di assunzioni per l’anno corrente;
- alcuni ambiti a quella data non avevano alcun assistente sociale assunto a tempo indeterminato. Rilevato che: – appare quindi evidente che, attraverso questa metodologia di assegnazione delle risorse, vengono penalizzanti proprio quei territori (quasi la totalità della Calabria) in cui il rapporto assistenti sociali/popolazione è più alto e quindi la necessità di potenziare i servizi risulta maggiore;
Considerato che: – le regole imposte e la procedura utilizzate premiano, dunque, quegli Ambiti dove già la rete dell’assistenza sociale è più strutturata e diffusa sul territorio, impendendo di fatto a quei territori dove maggiore è la necessità di rispondere in maniera adeguata ai bisogni storici ed emergenti del disagio sociale, di utilizzare le risorse statali finalizzate a questo scopo, concentrati in massima parte nel Meridione d’Italia.
Impegna la Giunta regionale
a farsi carico della questione intervenendo presso il governo nazionale al fine di chiedere l’ampliamento della possibilità di utilizzare i fondi anche a quei territori che, allo stato attuale, non rispettano i parametri previsti dal Decreto Ministeriale e garantendo, piuttosto, priorità ai territori che storicamente ne hanno più necessità.
E. ALECCI