Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

La presente proposta di legge introduce modifiche ed integrazioni, di natura esclusivamente ordinamentale, alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) e ss.mm.ii. La stessa si compone di cinque articoli: L’articolo 1 fissa, al comma 1-ter dell’articolo 1 e al comma 3 dell’articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) un nuovo termine, per la presentazione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo da parte degli occupanti senza titolo, al 31 dicembre 2024. Il termine precedente è scaduto il 30 settembre 2023. L’articolo 2 modifica ed integra l’art. 1 della legge regionale n. 8/1995, riformulandone il comma 2. Per la valutazione dei requisiti economici degli occupanti senza titolo, il nuovo parametro di riferimento è il valore dell’ISEE familiare che non deve essere superiore al limite stabilito per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., così come determinato dall’articolo 9 della l.r. n. 32/96 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e ss.mm.ii., aumentato del 75 per cento. Di conseguenza viene abrogato il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. n. 8/95 e ss.mm.ii. L’articolo 3 modifica e integra l’art. 3-ter della l.r. n. 8/1995, con l’introduzione dei commi 4 e 5. L’introducendo comma 4 mira a tutelare i diritti fondamentali delle persone e a mitigare i tempi lunghi, nella stragrande maggioranza pari a due anni, per la definizione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi, presentate dagli aventi diritto, da parte degli uffici degli Enti gestori e/o proprietari alle prese con gravi carenze di personale nelle relative piante organiche. Nel caso in cui non sia rispettato il termine dei sessanta giorni, dalla data di presentazione delle domande, per la definizione della regolarizzazione dei rapporti locativi, nella prima fase dell’istruttoria, in presenza della documentazione esibita e sulla base solo di elementi oggettivi che facciano ragionevolmente presumere l’accoglimento definitivo delle domande di regolarizzazione del rapporto locativo, gli stessi Enti gestori e/o proprietari, in attesa dell’adozione dell’atto amministrativo definitivo di accoglimento, emettono un provvedimento di regolarizzazione provvisorio e temporaneo, della durata di dodici mesi, previo recupero delle somme, eventualmente dovute dai richiedenti, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 8/1995. Il provvedimento di regolarizzazione provvisorio e R_CALABR|AAA0ABE|RGP2024|PROT. N. 0009716|08/05/2024 – Allegato Utente 1 (A01) temporaneo permetterebbe, solo agli aventi diritto, di poter richiedere la residenza anagrafica e l’allacciamento ai pubblici servizi (luce, gas e acqua) garantendo così una vita dignitosa a loro stessi e alle proprie famiglie. L’introducendo comma 5 dispone che, al fine di verificare e conoscere lo stato di attuazione della l.r. n. 8/1995, gli Enti gestori e/o proprietari, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base di una puntuale ricognizione, inviano, alla Giunta, al Consiglio e al Dipartimento regionale competenti, una relazione dettagliata, indicando, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il numero delle domande di regolarizzazione presentate, il numero dei provvedimenti di accoglimento e/o diniego definiti, il numero delle procedure di rilascio degli immobili e degli sgomberi effettuati, il numero degli alloggi riassegnati ed eventuale contenzioso esistente. L’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di norme di natura esclusivamente ordinamentale. L’articolo 5 indica l’entrata in vigore anticipata della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

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