Rimborsi sanitari ex legge regionale n. 8/1999 INTERROGAZIONE N. 158 DEL 03/08/2023

Premesso che:

  • la LR n. 8/1999 “Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie” permette ai cittadini calabresi di ottenere un rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno sostenuti per l’assistenza sanitaria connessa a patologie e interventi di particolare importanza fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non disponibile presso il servizio sanitario della Calabria;
  • l’erogazione dei rimborsi avviene da parte delle Aziende sanitarie provinciali, su presentazione di domanda e fino alla concorrenza della somma loro assegnata annualmente dalla Regione in funzione del rapporto percentuale tra il budget disponibile e l’ammontare del rendiconto fornito dalle stesse aziende;
  • il regolamento operativo della LR 8/99, tra l’altro, individua i criteri di selezione per privilegiare i soggetti economicamente più deboli in caso di insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e a tal fine il regolamento stabilisce che deve essere data precedenza alle pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo non superi i 24.000,00 euro, mentre l’eventuale eccedenza di budget deve essere utilizzata per le pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo sia compreso tra € 24.000,01 e € 36.000,00. Considerato che: – in base al regolamento operativo succitato “per fruire del rimborso è necessario che la prestazione sanitaria richiesta non sia disponibile presso alcuna struttura del SSR … o, in alternativa, che detta prestazione sia condizionata da una accertata e documentata lista d’attesa che mal si concili con le esigenze d’urgenza presentate dal richiedente …”;
  • il budget assegnato alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta LR 8/99 per gli anni 2023-2024-2025 è pari a euro 200.000,00 per ogni annualità e non è mai stato incrementato nel corso degli anni;
  • da quanto si evince dai documenti ufficiali, l’ammontare rendicontato dalle aziende sanitarie provinciali per le spese sostenute dai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/99 è nettamente superiore al budget annuale stanziato dalla regione Calabria e pertanto non si riesce a garantire la copertura totale dei costi sostenuti dai soggetti interessati;
  • affinché la Regione Calabria consegua pienamente le finalità poste con la LR 8/99 e cioè di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi connessi a patologie di grave entità, prendendo a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio dei pazienti, sarebbe necessario aumentare il budget destinato al finanziamento della suddetta legge;
  • vista l’esiguità delle risorse disponibili nel bilancio della Regione, è fondamentale valutare attentamente gli interventi e ripartire le somme con responsabilità in particolare rispetto a questi temi che toccano da vicino migliaia di famiglie, perché sebbene sia indispensabile razionalizzare, non bisogna farlo a costo della salute dei cittadini e del loro diritto costituzionalmente garantito a curarsi;
  • il dramma dell’emigrazione sanitaria si ripropone ancora una volta come un pesante fardello logistico ed economico per tantissime famiglie calabresi che sono obbligate a recarsi in strutture al di fuori della Calabria per fruire di determinate prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria anche in qualità di Commissario ad acta della sanità regionale, per conoscere:
    Per sapere:
  • quali provvedimenti urgenti si intendono adottare al fine di garantire ai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/1999 un adeguato sostegno economico, prevedendo il rimborso totale, e non parziale, delle spese autorizzate e documentate connesse all’assistenza sanitaria fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non garantita dal sistema sanitario della Calabria.

A. BILLARI

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