Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing. Proposta di legge 244

Il turismo è uno dei settori trainanti per l’economia regionale e il turismo itinerante all’aria aperta costituisce una forma turistica sostenibile che può contribuire significativamente allo sviluppo di tale settore e al miglioramento delle condizioni ricettive della Regione, in linea con gli obiettivi e le finalità della legge regionale 8/2008. Negli ultimi anni, il turismo itinerante sta diventando una tendenza in forte espansione, sono infatti sempre più numerose le famiglie che organizzano delle vacanze itineranti poiché tale tipologia di viaggio consente di privilegiare la vita all’aria aperta, il contatto con la natura e il senso di libertà. Si stima che in Italia circa 160.000 famiglie prediligano questa tipologia vacanziera che consente loro di fruire in modo ravvicinato delle bellezze paesaggistiche e artistiche, delle tradizioni e delle produzioni locali sia artigianali che enogastronomiche, e la Calabria per la sua conformazione geografica può ambire a diventare una delle mete turistiche più attraenti per le condizioni climatiche, naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, archeologiche ed enogastronomiche. Attualmente il turismo itinerante che prevede l’utilizzo di caravan e autocaravan non è particolarmente diffuso nella nostra Regione anche a causa dell’esiguità delle aree di sosta presenti sul territorio e dell’assenza di servizi efficienti in esse garantiti. Disciplinare tale ambito rappresenta un’opportunità di crescita per il comparto del turismo regionale. L’obiettivo è quello di creare, attraverso il turismo itinerante, una rete virtuosa tra comuni limitrofi e soggetti privati, contribuendo allo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli e delle aree interne della Regione che offrono uno scenario naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico difficilmente ripetibile attraverso altre soluzioni di viaggio tradizionali. La valorizzazione di tale segmento può rappresentare una forte occasione di rilancio per territori che sono spesso esclusi dai sistemi turistici “tradizionali”, contribuire alla rivalutazione e alla conoscenza di territori ancora non compresi nei circuiti turistici e evitare l’abbandono di vaste aree del territorio regionale, realizzando, al contempo, un aumento della tipologia turistica sperimentabile. Dai dati registrati nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023/2025, emerge che nel 2021, tra i 404 comuni calabresi, 84 non hanno alcuna struttura ricettiva e ben 248 non hanno ospitato alcun turista o non sono stati in grado di indicare il dato. Questa proposta si inserisce in tale contesto promuovendo una forma alternativa di turismo, al fine di promuovere, migliorare e incrementare l’offerta turistica, favorire la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi turistici e cercare di promuovere la permanenza notturna anche nei piccoli comuni, che sono distanti dai circuiti turistici frequentati. Appare opportuno, per coordinare meglio le norme, prevedere l’abrogazione di un comma dell’articolo 1 della l.r. 28/1986 recante disposizioni in materia di ricezione turistica all’aria aperta, in quanto tale disposizione contiene previsioni superate dalla disciplina contenuta nell’odierna proposta di legge. L’articolo 1 individua oggetto e funzioni della legge; gli articoli 2, 3 e 4 sono dedicati alla disciplina relativa alla realizzazione e individuazione delle aree di sosta per autocaravan e caravan, con descrizione dei requisiti richiesti e delle incombenze a carico dei gestori; l’articolo 5 consente ai privati di esercitare l’attività di garden sharing e ne individua i requisiti; l’articolo 6 individua possibili forme di incentivazione del turismo itinerante disciplinate dalla proposta, a valere su risorse nazionali e europee compatibili con gli atti di programmazione regionale e prevede inoltre un’attività di controllo e verifica sull’attuazione della legge; l’articolo 7 individua le disposizioni da abrogare; l’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

D. TAVERNISE, E. ALECCI

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